Anagrafe delle Criptovalute
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato Il decreto ministeriale con cui si disciplina l‘Anagrafe delle criptovalute GU n. 40 del 17 febbraio 2022.
Il decreto sull’anagrafe delle criptovalute è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022 e prevede l’obbligo di iscrizione nel registro della valuta gestito dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori).
Cosa cambia?
I soggetti che operano in Italia dovranno trasmettere trimestralmente al MEF i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni. Il decreto attuativo firmato dal Ministro dell’Economia istituisce quindi un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet. Questo non vale solo per solo le piattaforme italiane e con sede in Italia, ma anche quelle straniere.
La comunicazione dovrà contenere:
Per le persone fisiche:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale, ove assegnato;
- gli estremi del documento di identificazione;
- la residenza anagrafica, nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
- un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto;
- le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- la denominazione sociale
- la natura giuridica del soggetto
- il codice fiscale/partita IVA
- la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa
- per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante
- un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM
- l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale
- l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto
- le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
I servizi sono i seguenti:
- Servizi di portafoglio digitale.
- Servizi di emissione, offerta di valute virtuali;
- Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali;
- Servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali;
- Ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali);
Eventuali variazioni dei dati dichiarati dovranno essere comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati
La legge precedente (25 maggio 2017)
Precedentemente, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale erano stati inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, limitando lo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
Con il metodo della nuova Anagrafe i dati delle operazioni le transazioni e i saldi saranno trasmessi trimestralmente al Ministero dell’economia e per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’OAM Oorganismo Agenti e Mediatori).
Cosa succede se non si comunicano i dati?
Chi non adempierà all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito.
Il registro sarà accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.
La sezione sarà operativa entro il 18 maggio. Da questa data in poi, nel caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo l’eventuale esercizio dell’attività verrà considerato abusivo in termini di legge.
Il decreto chiarisce anche cosa si debba intendere per valuta virtuale
“…la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.